Interruzione e sospensione della carriera

 

Interruzione (art. 23 RCAS, artt. 26-28 Regolamento tasse 2016/2017): puoi interrompere la carriera temporaneamente, per uno o più anni accademici.

La puoi interrompere per:

–          mancato rinnovo dell’iscrizione

–          motivi di salute (gravi e prolungate infermità)

–          situazioni familiari o personali di eccezionale gravità

–          nascita/adozione di un figlio

–          servizio civile

Se la interrompi per motivi diversi da quelli di salute, nascita/adozione figlio, servizio civile  l’interruzione non può essere inferiore a 2 anni accademici.

Termini e modalità: Per interrompere gli studi non è necessario che presenti alcuna istanza in Segreteria studenti. L’interruzione è diretta conseguenza del mancato rinnovo dell’iscrizione ( mancato pagamento della prima rata delle tasse). Di conseguenza, non potrai interrompere gli studi in corso d’anno se hai già pagato la prima rata delle tasse.

Durante il periodo di interruzione non puoi compiere atti accademici.

Cessata la causa di interruzione, se intendi riprendere gli studi dovrai presentare in Segreteria studenti domanda di RICOGNIZIONE e versare, per ogni anno di interruzione, la specifica tassa di ricognizione nella misura stabilita dal Regolamento tasse. La quantificazione delle tasse relative al periodo di interruzione e all’anno di ripresa della carriera sono disciplinate dal regolamento tasse e contributi.

La tassa di Ricognizione non è dovuta se la causa di interruzione è dovuta a nascita/adozione figlio, servizio civile, motivi di salute (gravi e prolungate infermità) o situazioni familiari o personali di eccezionale gravità

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Sospensione (art. 22 RCAS): puoi sospendere temporaneamente la carriera, per uno o più anni accademici.

La puoi sospendere per:

–          Frequentare un Master, un corso di perfezionamento, una scuola di specializzazione, un dottorato di ricerca o corsi di laurea in Accademie Militari;

–          Iscriverti ad un corso di studi presso Università estera, al di fuori di un programma europeo per uno o più anni accademici

–          Acquisire crediti presso  Università estera per periodi anche inferiori ad un anno accademico

Termini e modalità: Di regola devi presentare in Segreteria studenti istanza di Sospensione prima del rinnovo dell’iscrizione all’anno accademico successivo. Se causa della sospensione è la frequenza di Master, corso di perfezionamento, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca o corsi di laurea in Accademie Militari, puoi chiedere la sospensione anche in corso d’anno.

In ogni caso durante il periodo di sospensione non puoi compiere atti accademici.

Cessata la causa di sospensione, se intendi riprendere gli studi dovrai darne tempestiva comunicazione alla Segreteria studenti. Se la sospensione è intervenuta in corso d’anno, la Segreteria  studenti riattiverà la carriera ed emetterà  l’ eventuale saldo delle tasse universitarie relative all’ultimo anno accademico in cui hai preso iscrizione. Se la sospensione è durata più di un anno accademico, dovrai presentare in Segreteria studenti domanda di RICOGNIZIONE per l’a.a di sospensione. La quantificazione delle tasse relative al periodo di sospensione e all’anno di ripresa della carriera sono disciplinate dal regolamento tasse e contributi.

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