STUDENTI STRANIERI

 

Per l’immatricolazione di cittadini non comunitari residenti all’estero, non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, comunitari ovunque residenti italiani con titolo di studio conseguito all’estero si applicano le disposizioni emanate dal ministero dell’Università in accordo con il ministero affari esteri e dell’interno per l’accesso ai corsi di studi universitari.

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Cittadini non comunitari residenti all’estero

i cittadini non comunitari residenti all’estero possono immatricolarsi nei limiti del contingente di posti riservati per ogni corso di studio, fissato annualmente dagli organi accademici indicato nel manifesto generale degli studi.

Devono presentare domanda di iscrizione alle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di residenza con modalità e termini stabiliti dalle disposizioni ministeriali, sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana obbligatoria, salvo i casi di esonero previsti dalle disposizioni ministeriali.

l’immatricolazione si perfezionerà in seguito alla valutazione dell’idoneità del titolo di studio per l’accesso e alle deliberazioni del consiglio di corso di studio/classe relative alla valutazione di eventuali riconoscimenti di crediti formativi e all’approvazione del consiglio di facoltà del Senato accademico. Lo studente immatricolato otterrà il permesso di soggiorno per motivi di studio che dovrà essere rinnovato annualmente per consentire l’iscrizione agli anni accademici successivi fino al conseguimento del titolo di studio.

 

Cittadini comunitari non comunitari equiparati

i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, i cittadini comunitari ovunque residenti e i cittadini non comunitari equiparati ai cittadini italiani, definiti dalle disposizioni ministeriali, possono immatricolarsi con le stesse modalità degli studenti italiani con esclusione della certificazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso. Devono presentare all’atto dell’immatricolazione certificato di valore in loco del titolo di studio, corredato di traduzione in lingua italiana e legalizzazione.

I cittadini stranieri, ovunque residenti, in possesso di diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, sono equiparati ai cittadini italiani fini dell’accesso ai corsi di studio funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.

Sono equiparati ai cittadini comunitari ai fini dell’accesso ai corsi di studio: rifugiati politici e il personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditati presso lo Stato italiano la Santa sede) e relativi familiari a carico, limitatamente al coniuge e figli. Sono, inoltre, equiparati ai cittadini comunitari i candidati beneficiari di borse di studio assegnate dai governi dei paesi di provenienza e al di fuori di condizioni stabilite in appositi accordi.

I cittadini di cui al precedente non rientrano nel contingente di cui all’articolo 10 comma 1, pertanto non sono soggette a limitazioni di posti ad eccezione di quelle relative corse l’accesso programmato.

 

Cittadini italiani con titolo di studio straniero

I cittadini italiani con titoli di studio stranieri accedono all’ateneo a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso del titolo di studio italiano, tranne che per la certificazione del titolo. L’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero per l’ammissione al primo anno delle lauree e delle lauree specialistiche/magistrali regolate da normativa europea, è determinata dall’applicazione degli accordi internazionali vigenti e delle disposizioni ministeriali relative all’immatricolazione degli studenti internazionali.

Il titolo di studio conseguito all’estero, posseduto da cittadini italiani, deve rispettare i requisiti indicati dal ministero nelle citate disposizioni regolamentari sull’accesso di cittadini stranieri, unitamente al diploma in originale, tradotto e legalizzato, e alla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana competente per territorio.

Per l’accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale occorre essere in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero presso un’università o presso istituti di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale.

Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo. Il consiglio di corso di studi verificherà l’idoneità del titolo con gli stessi criteri previsti per i possessori di titolo di studio accademico italiano.

Per il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici, rispettivamente effettuati e conseguiti presso università o istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell’ammissione agli anni successivi al primo e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è necessaria la valutazione caso per caso da parte delle strutture didattiche competenti.

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