Documentazione titolo di studio conseguito all’estero – Requisiti richiesti

 

Ai fini del riconoscimento di un titolo accademico conseguito all’estero, gli studenti in possesso di titolo di studio straniero devono presentare la documentazione di seguito riportata, nelle forme indicate:

  1. titolo di studio legalizzato e tradotto e dichiarazione di valore;
  2. certificato degli esami sostenuti con indicazione per ciascun esame del numero di crediti formativi ECTS, con l’indicazione degli anni di corso di iscrizione, nonché piano di studi completo, debitamente tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio; ferma restando la legalizzazione, la traduzione non è necessaria se la documentazione viene prodotta in lingua inglese; nel caso in cui l’Università di provenienza non adotti i crediti ECTS, certificato degli esami sostenuti con l’indicazione degli anni di corso di iscrizione, piano di studi con il numero delle ore di impegno previste per ciascun insegnamento dell’Università di provenienza, debitamente tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio; ferma restando la legalizzazione, la traduzione non è necessaria se la documentazione viene prodotta in lingua inglese;
  3. programmi di studio ufficiali di tutti gli esami sostenuti, su carta intestata dell’università straniera, con timbro e firma della stessa, debitamente tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio; ferma restando la legalizzazione, la traduzione non è necessaria se la documentazione viene prodotta in lingua inglese;
  4. dichiarazione dell’Università relativa alle modalità di organizzazione del percorso formativo nel paese di provenienza.

 

Relativamente ai certificati rilasciati all’estero: qualora l’ordinamento universitario di provenienza preveda verifiche in itinere degli esami o moduli integrati, verranno presi in considerazione soltanto gli esami con i relativi voti e crediti che siano stati interamente superati; eventuali certificati relativi ad esami parziali o moduli non verranno presi in considerazione.

Relativamente alla legalizzazione e traduzione: tutti i sopra riportati documenti (compresi i programmi di studio ufficiali) rilasciati all’estero devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio; ai documenti in lingua straniera, deve altresì essere allegata una traduzione in lingua italiana munita di certificazione di conformità al testo straniero eseguita dalla competente rappresentanza diplomatica italiana.

Qualora il candidato si trovi già in Italia la traduzione può essere eseguita presso un tribunale a cura di un traduttore ufficiale, purché diverso dal diretto interessato (traduzione giurata). La traduzione non è necessaria qualora il documento sia stato rilasciato in lingua inglese.

In tutti i casi è comunque necessaria la legalizzazione dei documenti.

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